Il decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022.

La disposizione prevede che l’indennità una tantum sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2022 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

Nuovi avvisi della programmazione 2021-2027. In arrivo i Pia, MiniPia.Per Nidi e TecnoNidi dotazione da 59 milioni.

Contratti di Programma e i Pia (ordinari e turismo), MiniPacchetti Integrati di agevolazione (MiniPia), Nidi e TecnoNidi, saranno questi i primi sette avvisi del ciclo di programmazione 2021-2027, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi.

La giunta regionale nell’ultima seduta ha varato le linee di indirizzo e ha approvato le schede di pre-informazione per Contratti di Programma, Pia e MiniPia; inoltre sono state stanziate dal Programma regionale Puglia Fesr/Fse+ 2021-2027 le risorse per Nidi e TecnoNidi, per la cui copertura è stata necessaria una variazione al Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025.

Per i Contratti di Programma, gli investimenti ammissibili sono i progetti di ricerca e sviluppo promossi da una o più grandi imprese ma a condizione che ci sia una collaborazione effettiva con imprese di dimensione più piccola quali Pmi e startup. A loro volta i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale potranno essere integrati con progetti di innovazione, investimenti produttivi, progetti formativi, investimenti a favore della tutela ambientale ed è prevista, esclusivamente per le Pmi aderenti, l’acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di internazionalizzazione e di partecipazione a fiere. L’importo complessivo dei progetti dovrà partire da minimo di 5 milioni di euro e arrivare ad un massimo di 110 milioni di euro.

I Programmi Integrati di Agevolazione (Pia), a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti programmazioni, diventano un unico avviso rivolto sia alle medie che alle piccole imprese che possono presentare, singolarmente o con altre Pmi, startup e imprese innovative, programmi di investimento per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica ed industriale, digitalizzazione e transizione energetica ed ambientale, sviluppo e qualificazione delle competenze oltre che acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di internazionalizzazione e di partecipazione a fiere. In questa programmazione sono ammesse anche le iniziative commerciali che nel loro programma di investimento prevedano progetti di innovazione. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili per i Pia è compreso tra un minimo di 1 milione e un massimo di 50 milioni di euro.

Nel ciclo di programmazione 2021-2027 debuttano per la prima volta i MiniPia, Pacchetti Integrati di Agevolazione. Si rivolgono a micro e piccole imprese e ai liberi professionisti con l’obiettivo di far fronte alle nuove sfide imposte dall’innovazione e dalla transizione ecologica e digitale attraverso la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e l’avvio di processi di economia circolare; ma hanno anche la finalità di agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese di minore dimensione, sostenere il loro posizionamento a livello nazionale e internazionale, supportare la diffusione dell’innovazione, sostenere e qualificare l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze del loro personale oltre che favorire l’acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di internazionalizzazione e di partecipazione a fiere. Potranno essere agevolati investimenti produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati a temi quali la digitalizzazione, l’energia e l’ecosostenibilità che devono essere integrati con progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale delle imprese. I programmi di investimento dei MiniPia dovranno avere un importo complessivo ammissibile compreso tra 30mila e 5 milioni di euro.

Anche il pacchetto per le imprese turistiche include sia Pia che MiniPia.

In particolare i Programmi Integrati di Agevolazione Turismo (Pia Turismo) già ampiamente utilizzati nelle precedenti programmazioni, in questo nuovo ciclo devono essere integrati con investimenti di carattere digitale, tecnologico, energetico e di gestione dei rifiuti. Sono agevolati i progetti che prevedono ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di immobili per trasformarli in strutture turistico-alberghiere di almeno 7 camere, tutte attività finalizzate al recupero e alla riqualificazione di un patrimonio già esistente o di pregio, come nel precedente ciclo. Questa volta tuttavia è prevista necessariamente anche l’integrazione con almeno un intervento che riguardi programmi di innovazione tecnologica, progetti formativi per qualificare competenze relative alla trasformazione digitale, al turismo sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, e investimenti specifici a favore della tutela ambientale. Per le Pmi sono inclusi programmi per l’acquisizione di consulenze specialistiche per l’internazionalizzazione e spese per la partecipazione a fiere. I Pia Turismo potranno essere presentati da un’impresa grande, media o piccola e da reti d’impresa e consorzi. I programmi di investimento dovranno avere un importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compreso tra 5 e 40 milioni di euro.

Anche i MiniPia Turismo si rivolgono alle aziende turistiche di ogni dimensione, dalle grandi alle piccole imprese, incluse le reti d’impresa e i consorzi, ma variano gli importi ammissibili che oscillano tra i 30mila euro e i 5 milioni. Importante sottolineare le finalità che accomunano sia Pia che MiniPia dedicati al turismo e che differenziano questi strumenti da quelli dalla precedente programmazione. Le finalità questa volta sono infatti l’innalzamento degli standard qualitativi dell’offerta e il miglioramento dei servizi in chiave ecologica e green, ma anche la digitalizzazione delle imprese che operano nel comparto turistico, la formazione degli operatori e il sostegno e la qualificazione dell’occupazione regionale inclusa l’occupazione femminile. In particolare per i MiniPia Turismo, gli investimenti devono essere finalizzati al recupero del patrimonio esistente (dagli edifici abbandonati o non ultimati alle masserie, palazzi storici, trulli, torri e fortificazioni) da trasformare in strutture turistico-alberghiere o extralberghiere con almeno 5 camere.

Per tutti i cinque gli avvisi la forma dell’aiuto è il contributo a fondo perduto, per i MiniPia sia ordinari che destinati al turismo, alla sovvenzione diretta (a fondo perduto) si aggiunge un 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento bancario e il 10% di Esl (Equivalente sovvenzione lorda) su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

Per i contratti di Programma e per i Pia Turismo gli investimenti produttivi delle grandi imprese potranno essere agevolati solo qualora si rendessero disponibili in futuro risorse finanziarie non comunitarie.

In particolare TecnoNidi si rivolge alle startup tecnologiche e alle piccole imprese innovative che hanno investito in ricerca e sviluppo e che attraverso l’Avviso regionale intendono avviare o sviluppare in Puglia piani di investimento a contenuto tecnologico finalizzati all’introduzione di nuove soluzioni produttive o di servizi per la valorizzazione economica di risultati di conoscenze acquisite o derivanti dalla attività del sistema della ricerca pubblica o privata. L’importo complessivo del progetto imprenditoriale dovrà essere compreso tra 25mila e 350mila euro, di cui massimo 250mila euro destinati ai costi di investimento e massimo 100mila euro destinati ai costi di funzionamento ed è previsto un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile a tasso agevolato sulle spese per investimenti, e un ulteriore contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nei primi 12 mesi di attività

Allo stesso modo Nidi (Nuove iniziative d’impresa) offre un aiuto per l’avvio di una nuova microimpresa con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile a tasso agevolato sulle spese per investimenti e un ulteriore contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nei primi mesi di attività. Lo strumento agevola in particolare compagini giovanili, imprese femminili, nuove aziende e imprese turistiche partecipate per almeno il 50% da soggetti con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. L’investimento proposto può avere un valore compreso tra 10mila e 250mila euro, con agevolazione che varia al crescere del valore dell’investimento.

Per tutti i sette avvisi, l’apertura della procedura è fissata nel secondo semestre 2023. La partecipazione potrà avvenire solo online attraverso la piattaforma Puglia Semplice.

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    Imprese e professionisti potranno richiedere un contributo economico per acquistare e installare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

    Con due decreti direttoriali, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fissa le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia, con la quale si potrà accedere al “Bonus Colonnine per imprese e professionisti”: si parte alle 10.00 del 26 ottobre con la compilazione della domanda. L’invio sarà possibile a partire dal 10 novembre e la chiusura dei termini fissata alle 17.00 del 30 novembre.

    Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica. 

    Queste possono riguardare l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

    Il contributo copre, fino al limite massimo del 10% del costo per l’acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

    Le risorse disponibili per il bonus colonnine sono 87,5 milioni: 70 serviranno a sostenere le imprese per l’acquisto di infrastrutture di ricarica dal valore complessivo inferiore ai 375.000 euro, mentre 8,75 milioni sono stanziati per un valore superiore alla stessa soglia. I restanti 8,75 milioni sono invece rivolti ai professionisti.

    Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero, mette a disposizione il suo numero verde gratuito 800 77 53 97 e una scheda contatto online all’interno dell’area riservata sul sito www.invitalia.it .

    Fonte:  Bonus colonnine per imprese e professionisti | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

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      Misure a tutela del lavoro per contrastare il lavoro nero e le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro con decreto legge 146/2021 a decorrere dal 22 ottobre 2021.

      è stato pubblicato in GU il Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” con il quale, a decorrere dal 22 ottobre 2021, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo la sospensione dell’attività in caso di violazioni degli obblighi come indicati nell’allegato I ovvero in caso di presenza di lavoratori “in nero” nella misura del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione.

      Vediamo in dettaglio le novità in vigore dal 22 ottobre 2021.

      Rafforzamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro): Viene rafforzato il sistema di scambio e condivisione delle informazioni tra gli Organi di Vigilanza con la creazione di una sezione in cui registrare tutte le sanzioni applicate in attività di vigilanza per avere evidenza di ogni provvedimento per ogni Azienda. L’Inail rende altresì disponibili per le ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro tutti i dati relativi alle aziende assicurate, gli infortuni e le malattie professionali denunciate creando una visibilità totale dei dati.

      Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro: L’art. 13 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato con l’attribuzione del potere di verifica ed ispezione in materia di sicurezza sul lavoro su tutte le aziende non solo alle ASL ma anche all’Ispettorato del lavoro (prima aveva competenza su cantieri, trasporti, lavori subacquei, ecc) rafforzando di fatto gli addetti alle attività di vigilanza in quanto l’Ispettorato, tramite i propri ispettori ed il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, potrà svolgere le attività di vigilanza in materia di sicurezza su ogni azienda.

      Lavoro nero: L’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato per quanto attiene la lotta al lavoro irregolare (lavoro nero) prevedendo la sospensione dell’attività in caso di presenza di almeno il 10% (prima era del 20%) di lavoratori a nero rispetto a quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione. Pertanto basterà avere il 10% di lavoratori a nero rispetto ai presenti (ne basterà 1 su 10) perché l’Ispettorato del lavoro proceda alla sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione della posizione, al pagamento della sanzione aggiuntiva di 2500 – 5000 euro  ed alla regolarizzazione in materia di sicurezza sul lavoro del lavoratore a nero.

      Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: L’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato anche per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo l’obbligo di sospensione dell’attività da parte della ASL e dell’Ispettorato del lavoro qualora vengano riscontrate gravi violazioni previste dall’allegato I. Non è più consentita discrezionalità per la sospensione e viene meno l’elemento della reiterazione della violazione: sarà sufficiente riscontrare una delle violazioni previste nell’allegato I per avere la sospensione.

      Sono considerate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che portano alla sospensione della attività o parte di attività interessata:

      1. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ed ovviamente un documento non aggiornato alle modifiche sostanziali ex art. 29 comma 3;
      2. mancata formazione ed addestramento;
      3. mancata redazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
      4. mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e nomina del RSPP;
      5. mancata elaborazione del POS;
      6. omessa vigilanza per rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza;
      7. violazioni per rischi di caduta dall’alto;
      8. violazioni connessi ai rischi di seppellimento;
      9. violazioni connesse al rischio di elettrocuzione.

      Appare evidente come la tipologia delle violazioni che possono determinare la sospensione dell’attività in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alle sanzioni con somme aggiuntive per ogni violazione riscontrata secondo gli importi previsti nell’allegato I, è di particolare rilevanza includendo obblighi che richiedono un periodico aggiornamento (formazione, DVR, POS, vigilanza sui dispositivi di sicurezza, ecc).

      Revoca della sospensione: Appare ancora più invasiva la portata della norma se si considera che per poter ottenere la revoca della sospensione è necessario, su istanza di parte e previo pagamento delle somme aggiuntive, che l’Organo di vigilanza accerti il ripristino delle condizioni di lavoro (regolarizzazione del rapporto di lavoro) ovvero di sicurezza sul lavoro eliminando tutte le violazioni oggetto di prescrizione e dovendo sottoporsi a verifica ulteriore da parte dell’organo di vigilanza che deve accertare l’eliminazione di tali violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (con tempi lunghi per eliminare la sospensione dell’attività interessata).

       Si evidenzia che in caso di sospensione dell’attività, qualora il datore di lavoro continui l’attività nonostante la sospensione, è previsto l’arresto fino a 6 mesi (non è prevista l’ammenda).

      Per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’azienda di contrattare con la pubblica amministrazione.

      In considerazione della gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dal 22 ottobre 2021 – data di entrata in vigore del decreto legge 146/2021 – in caso di presenza di lavoratori irregolari ovvero per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro con la sospensione dell’attività  oltre alle sanzioni pecuniarie si raccomanda di attuare ogni verifica per accertarsi di aver ottemperato a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro con i propri consulenti ovvero, qualora non aveste ancora provveduto potete contattare lo Studio per avere informazioni anche su possibili agevolazioni per poter attuare quanto previsto dalla norma.

       

       

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