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Lavoro & Previdenza

Whistleblowing: Nuovo obbligo per le aziende con 50 dipendenti.

Whistleblowing…. tradotto in italiano “DENUNCE”!! 

Nuovo Obbligo per le Aziende con più di 49 dipendenti.

Al via dal 17 dicembre l’obbligo, per le aziende che hanno più di 49 dipendenti, di attivare il canale interno per permettere ai propri lavoratori di segnalare comportamenti illeciti, violazioni o situazioni di pericolo all’interno dell’ente di appartenenza.

L’azienda deve dotarsi di una piattaforma informatica in grado di crittografare i flussi informativi e garantire la riservatezza in entrata delle segnalazioni whistleblowing, e allo stesso tempo individuare uffici o singole risorse debitamente formate, responsabili della gestione delle segnalazioni ricevute.
La gestione delle segnalazioni pervenute tramite il canale interno può essere affidata:
– ad una “persona interna” all’azienda
– ad un soggetto esterno, dotato di autonomia valutativa e decisionale che, dopo essere stato debitamente formato, sarà responsabile unicamente per la corretta criptazione e riservatezza della segnalazione e del funzionamento del sistema di comunicazione.

La mancata attivazione del canale comporta l’applicazione, da parte dell’ANAC, di una sanzione amministrativa che può arrivare a 50.000 euro. Inoltre, la stessa autorità potrà inviare gli atti agli altri Enti abilitati ad effettuare verifiche in materia di lavoro, quali, ad esempio, l’INL.

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    https://studioricucci.com/wp-content/uploads/2023/09/logo-r-c-vettoriale-2-300x79.png 0 0 Studio Ricucci https://studioricucci.com/wp-content/uploads/2023/09/logo-r-c-vettoriale-2-300x79.png Studio Ricucci2023-12-12 18:05:242023-12-12 18:08:29Whistleblowing: Nuovo obbligo per le aziende con 50 dipendenti.
    Lavoro & Previdenza

    Indennita’ INPS Lavoratori Part Time Ciclico

    Il decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022.

    L’INPS, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023, fornisce le prime indicazioni amministrative, anche finalizzate alla presentazione delle domande per la fruizione della indennità una tantum per gli anni 2022 e 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico.

    La disposizione prevede che l’indennità una tantum sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

    Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2022 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

    Le domande per l’accesso alle indennità saranno disponibili dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con la propria identità digitale, sarà necessario selezionare, in base alla domanda che si intende presentare, la prestazione:

    • “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;
    • “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

    Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna.

    Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

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