Imprese e professionisti potranno richiedere un contributo economico per acquistare e installare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

Con due decreti direttoriali, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fissa le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia, con la quale si potrà accedere al “Bonus Colonnine per imprese e professionisti”: si parte alle 10.00 del 26 ottobre con la compilazione della domanda. L’invio sarà possibile a partire dal 10 novembre e la chiusura dei termini fissata alle 17.00 del 30 novembre.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica. 

Queste possono riguardare l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Il contributo copre, fino al limite massimo del 10% del costo per l’acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Le risorse disponibili per il bonus colonnine sono 87,5 milioni: 70 serviranno a sostenere le imprese per l’acquisto di infrastrutture di ricarica dal valore complessivo inferiore ai 375.000 euro, mentre 8,75 milioni sono stanziati per un valore superiore alla stessa soglia. I restanti 8,75 milioni sono invece rivolti ai professionisti.

Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero, mette a disposizione il suo numero verde gratuito 800 77 53 97 e una scheda contatto online all’interno dell’area riservata sul sito www.invitalia.it .

Fonte:  Bonus colonnine per imprese e professionisti | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

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    Misure a tutela del lavoro per contrastare il lavoro nero e le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro con decreto legge 146/2021 a decorrere dal 22 ottobre 2021.

    è stato pubblicato in GU il Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” con il quale, a decorrere dal 22 ottobre 2021, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo la sospensione dell’attività in caso di violazioni degli obblighi come indicati nell’allegato I ovvero in caso di presenza di lavoratori “in nero” nella misura del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione.

    Vediamo in dettaglio le novità in vigore dal 22 ottobre 2021.

    Rafforzamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro): Viene rafforzato il sistema di scambio e condivisione delle informazioni tra gli Organi di Vigilanza con la creazione di una sezione in cui registrare tutte le sanzioni applicate in attività di vigilanza per avere evidenza di ogni provvedimento per ogni Azienda. L’Inail rende altresì disponibili per le ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro tutti i dati relativi alle aziende assicurate, gli infortuni e le malattie professionali denunciate creando una visibilità totale dei dati.

    Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro: L’art. 13 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato con l’attribuzione del potere di verifica ed ispezione in materia di sicurezza sul lavoro su tutte le aziende non solo alle ASL ma anche all’Ispettorato del lavoro (prima aveva competenza su cantieri, trasporti, lavori subacquei, ecc) rafforzando di fatto gli addetti alle attività di vigilanza in quanto l’Ispettorato, tramite i propri ispettori ed il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, potrà svolgere le attività di vigilanza in materia di sicurezza su ogni azienda.

    Lavoro nero: L’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato per quanto attiene la lotta al lavoro irregolare (lavoro nero) prevedendo la sospensione dell’attività in caso di presenza di almeno il 10% (prima era del 20%) di lavoratori a nero rispetto a quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione. Pertanto basterà avere il 10% di lavoratori a nero rispetto ai presenti (ne basterà 1 su 10) perché l’Ispettorato del lavoro proceda alla sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione della posizione, al pagamento della sanzione aggiuntiva di 2500 – 5000 euro  ed alla regolarizzazione in materia di sicurezza sul lavoro del lavoratore a nero.

    Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: L’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato anche per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo l’obbligo di sospensione dell’attività da parte della ASL e dell’Ispettorato del lavoro qualora vengano riscontrate gravi violazioni previste dall’allegato I. Non è più consentita discrezionalità per la sospensione e viene meno l’elemento della reiterazione della violazione: sarà sufficiente riscontrare una delle violazioni previste nell’allegato I per avere la sospensione.

    Sono considerate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che portano alla sospensione della attività o parte di attività interessata:

    1. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ed ovviamente un documento non aggiornato alle modifiche sostanziali ex art. 29 comma 3;
    2. mancata formazione ed addestramento;
    3. mancata redazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
    4. mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e nomina del RSPP;
    5. mancata elaborazione del POS;
    6. omessa vigilanza per rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza;
    7. violazioni per rischi di caduta dall’alto;
    8. violazioni connessi ai rischi di seppellimento;
    9. violazioni connesse al rischio di elettrocuzione.

    Appare evidente come la tipologia delle violazioni che possono determinare la sospensione dell’attività in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alle sanzioni con somme aggiuntive per ogni violazione riscontrata secondo gli importi previsti nell’allegato I, è di particolare rilevanza includendo obblighi che richiedono un periodico aggiornamento (formazione, DVR, POS, vigilanza sui dispositivi di sicurezza, ecc).

    Revoca della sospensione: Appare ancora più invasiva la portata della norma se si considera che per poter ottenere la revoca della sospensione è necessario, su istanza di parte e previo pagamento delle somme aggiuntive, che l’Organo di vigilanza accerti il ripristino delle condizioni di lavoro (regolarizzazione del rapporto di lavoro) ovvero di sicurezza sul lavoro eliminando tutte le violazioni oggetto di prescrizione e dovendo sottoporsi a verifica ulteriore da parte dell’organo di vigilanza che deve accertare l’eliminazione di tali violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (con tempi lunghi per eliminare la sospensione dell’attività interessata).

     Si evidenzia che in caso di sospensione dell’attività, qualora il datore di lavoro continui l’attività nonostante la sospensione, è previsto l’arresto fino a 6 mesi (non è prevista l’ammenda).

    Per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’azienda di contrattare con la pubblica amministrazione.

    In considerazione della gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dal 22 ottobre 2021 – data di entrata in vigore del decreto legge 146/2021 – in caso di presenza di lavoratori irregolari ovvero per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro con la sospensione dell’attività  oltre alle sanzioni pecuniarie si raccomanda di attuare ogni verifica per accertarsi di aver ottemperato a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro con i propri consulenti ovvero, qualora non aveste ancora provveduto potete contattare lo Studio per avere informazioni anche su possibili agevolazioni per poter attuare quanto previsto dalla norma.

     

     

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